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Recupero Punti

La patente a punti è stata istituita con D.L. n. 151/2003 del 30 giugno 2003 del Ministero dei Trasporti. Essa non sostituisce le sanzioni già in vigore: l'eventuale perdita di punti si aggiunge alle multe e alle altre penalità accessorie (es. sospensione della patente).

In pratica, tutti i titolari di patente italiana (o membri dell'UE con residenza in Italia e dunque con patente convertita) dal 30 giugno 2003 hanno ricevuto un assegnazione iniziale di 20 punti sulla patente. Ogni due anni se non si perdono punti si riceve un bonus (2 punti) fino ad un massimo di 30. Chi commetterà infrazioni al codice stradale, oltre ad una sanzione pecuniaria, sarà assoggettato alla decurtazione di un certo numero di punti, variabile a seconda della gravità dell'infrazione commessa. I neopatentati (cioè chi ha preso la patente a partire dal 1 ottobre 2003) per i primi tre anni di patente, perdono il doppio dei punti rispetto agli altri conducenti. I punti possono essere recuperati tramite i corsi di recupero tenuti dalle autoscuole oppure non commettendo infrazioni (che prevedono la decurtazione punti) per 2 anni dal compimento dell'ultima infrazione.

 

N. TELEFONICO PER INFORMARSI SULL'ATTUALE PUNTEGGIO DELLA PROPRIA PATENTE: 848782782 (costo di una telefonata urbana da telefono fisso)

 

 

Programma per il recupero di 6 punti

Il programma del corso che permette di recuperare 6 punti (12 ore di lezione da effettuarsi in due settimane consecutive) comprende le seguenti materie:

  1. segnaletica stradale (1 ora);
  2. norme di comportamento sulla strada (4 ore);
  3. cause di incidenti stradali (2 ore);
  4. stato psicofisico dei conducenti, con particolare riguardo all'abuso di alcool o droghe (2 ore);
  5. nozioni di responsabilità civile e penale, omissione di soccorso (1 ora);
  6. disposizioni sanzionatorie (1 ora);
  7. elementi del veicolo rilevanti ai fini della sicurezza stradale (1 ora).

 

Modalità e svolgimento del corso

L'articolo 126-bis del C.d.S , introducendo il regime della patente a punti ha previsto la possibilità di recuperare i punti persi frequentando corsi di aggiornamento.

E' possibile iscriversi ai corsi solo dopo aver ricevuto la comunicazione dell'avvenuta decurtazione dei punti da parte del Dipartimento per i trasporti terrestri. Non è possibile frequentare più di un corso per ogni comunicazione pervenuta.

I titolari di patente A1-A-B-BE frequentando un corso recuperano 6 punti; i titolari di patente C-CE-D-DE o CAP recuperano 9 punti ma il corso ha durata di ore 18.

Il corso per il recupero massimo di 6 punti deve svolgersi entro un tempo massimo di due settimane, le lezioni non possono avere una durata superiore alle 2 ore giornaliere e sono consentite al massimo 4 ore di assenza che però devono essere obbligatoriamente recuperate. Un numero di ore di assenza superiore a 4 comporta la ripetizione dello stesso (il decreto prevede che il partecipante viene considerato assente dopo 15 minuti dall'inizio della lezione).

Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza che certifica il recupero dei punti. Il reintegro dei punti decorrerà dalla data di rilascio dell'attestazione di frequenza del corso. Qualora il Centro Elaborazione Dati dei Dipartimento Terrestri ricevesse, in data anteriore a quella dell'attestato di frequenza del corso, la comunicazione di perdita totale del punteggio residuo, il conducente non potrà godere dei benefici del corso stesso e, quindi, dovrà sottoporsi ad esame di revisione.

E' possibile conoscere in tempo reale il numero di punti della propria patente chiamando da telefono fisso il n° 848 782 782 e digitando, tramite operatore elettronico, la propria data di nascita ed il proprio numero di patente. Il reintegro dei punti decorre dal giorno del rilascio dell' attestato di frequenza del corso e verrà effettuato non appena il centro elaborazione dati (Ced) del DTT avrà ricevuto il certificato.