Il foglio rosa ha validità sei mesi (scadenza non prorogabile per alcun motivo)dopo di che scade e viene revocato. Entro tale termine occorre sostenere l'esame di teoria e l'esame di guida per quelle patenti che richiedono entrambi gli esami. Si ricorda che tra un esame sostenuto con esito sfavorevole ed il successivo deve trascorrere almeno un mese.
Inoltre lo stesso foglio rosa dà tre possibilità per superare gli esami:
Col foglio rosa è possibile esercitarsi solo su quei veicoli che rientrano "nelle categorie per le quali è stata richiesta la patente" (art. 122), e non su quelli appartenenti alle categorie che la patente, una volta conseguita, abilita a condurre.
Dunque, anche se la patente B abilita alla guida di motocicli leggeri, in sede di esercitazione il foglio rosa non permette la guida di motocicli leggeri. Lo stesso discorso vale per il foglio rosa della patente A1: anche se, una volta conseguita la patente A1, è possibile guidare i ciclomotori, in sede di esercitazione i minorenni non li possono guidare. L'art. 122 del Codice della Strada in effetti non è molto chiaro al riguardo, ma ultimamente sono state diffuse dal DTT e dalle associazioni delle autoscuole delle circolari interne, che chiariscono questo dubbio ed esprimono l'orientamento che abbiamo indicato.
Le esercitazioni possono avvenire su tutto il territorio nazionale e in qualunque ora del giorno e della notte, ma occorre essere accompagnati da un istruttore. Le esercitazioni con veicoli di categoria A o A1 si possono svolgere con il solo conducente purché ci si trovi in luoghi poco frequentati.
L'istruttore deve essere di età non superiore a 60 anni (65 anni se l'auto ha doppi comandi), deve avere la patente della categoria del veicolo usato per la guida da almeno 10 anni oppure patente di categoria superiore conseguita da meno di dieci anni.
Durante le prove di guida sulle autovetture, con veicoli che non siano di un'autoscuola, occorre esporre due contrassegni riportanti la lettera "P" di colore nero su fondo bianco nelle parti anteriore e posteriore del veicolo e tali contrassegni devono avere le caratteristiche previste dall'art. 334 del Codice della Strada.