SI, se hanno compiuto 18 anni dopo il 1 ottobre 2005.
Chi era già maggiorenne prima del 1 ottobre 2005, potrà ottenere il patentino dopo avere frequentato un corso di formazione presso le autoscuole e dopo avere ottenuto la certificazione medica di buona salute (anche presso il proprio medico di famiglia) senza fare nessun esame finale.
Chi era già maggiorenne prima del 1 ottobre 2005, può ottenere il patentino dopo avere frequentato un corso di formazione presso le autoscuole e dopo avere ottenuto la certificazione medica di buona salute (anche presso il proprio medico di famiglia) senza fare nessun esame finale.
A meno che non si sia minorenni e se la carta di circolazione lo consente, l'aspirante guidatore che si esercita su un motociclo dove non c'è posto per l'istruttore paradossalmente potrebbe portare con sé anche un'altra persona (che può essere sprovvista di patente). Il Codice della Strada, infatti, tace su questo caso per cui ciò che non è vietato è lecito (art.122). Tuttavia non tutti sono d'accordo su questa norma e resta sempre il fatto che il luogo in cui un patentando deve guidare deve essere poco frequentato.
La risposta è NO, se si è minorenni. In corso di esercitazione non si può guidare il ciclomotore; quando la patente A1 è stata conseguita SI.
NO.
Il doppio dei punti viene tolto solo a chi conseguirà la prima patente B o superiore dopo il 1ottobre 2003. Il neopatentato in questione dovrà stare attento per i tre anni successivi.
NO.
Se i passeggeri sono maggiorenni, sono responsabili delle proprie azioni e dunque pagheranno loro la multa (ma i punti non li perdono in quanto non sono conducenti).
SI.
Se i passeggeri sono minorenni.
In una volta sola, non si possono togliere più di 15 punti. Se si arriva a quota 0, il conducente è obbligato a rifare tutti gli esami per la patente entro 30 giorni dall'arrivo della comunicazione del DTT.
NO.
I punti vengono tolti solo se si guida sul mezzo per cui si è titolari di patente.
NO.
La patente è una sola. I punti a disposizione sono solo 20.
NO.
Al momento i quiz ministeriali non sono stati modificati. Per evitare equivoci tra vecchie e nuove leggi, tutte le domande relative a norme modificate di recente saranno "oscurate".
No, e' possibile effettuare solo un corso per ogni comunicazione ricevuta.
No, i titolari di patenti di categoria superiore possono partecipare solo al corso per il recupero di 9 punti.
No, per iscriversi al corso di recupero è necessario essere in possesso della lettera del D.T.T. che attesti almeno 1 punto residuo.
Si, può iscriversi al corso utilizzando le lettere del D.T.T. in suo possesso e dovrà però terminare il corso prima che venga comunicato all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida la perdita dei successivi 5 punti. Considerando che il trasgressore ha 60 gg di tempo per pagare la sanzione e definire quindi la contestazione, e' indispensabile partecipare subito al corso di recupero e solo successivamente pagare la sanzione.
Alla perdita totale del punteggio, il titolare della patente deve sottoporsi all'esame di idoneità tecnica. A tal fine, l'ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri competente per territorio, su comunicazione dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, dispone la revisione della patente di guida. Qualora il titolare della patente non si sottoponga ai predetti accertamenti entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di revisione, la patente di guida è sospesa a tempo indeterminato, con atto definitivo, dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri. Pertanto, se il conducente si sottopone agli esami di revisione nei tempi previsti rimarrà in possesso della propria patente e potrà continuare a guidare.
In caso di perdita totale del punteggio, il titolare della patente deve sottoporsi all'esame di idoneità tecnica. In altre parole dovrà sostenere un esame teorico svolto in forma orale ed un esame pratico di guida. Se gli esami di revisione avranno esito positivo saranno reintegrati i 20 punti iniziali. Se l'esito sarà invece negativo verrà disposta la revoca della patente di guida e la persona in oggetto per poter guidare dovrà conseguire una nuova patente.
No, è necessaria solo la frequenza al corso.